Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle rette di frequenza agli asili nido e delle spese scolastiche diverse da quelle universitarie entro il 17 marzo 2025.
Ai sensi del Decreto 30/01/2018 del Ministero delle Finanze gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette di frequenza, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascun iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza sostenute nell’anno precedente dai genitori. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998). Con la medesima comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette (Comuni, Regioni, welfare aziendali ecc.) trasmettono in via telematica sempre all’Agenzia delle entrate e con riferimento a ciascun iscritto, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (art 1 comma 3 del suddetto decreto MEF). Attenzione, se la retta per la frequenza dell’asilo nido è stata pagata da un soggetto diverso dal genitore del minore la comunicazione in esame non deve essere trasmessa. In tal caso infatti la spesa non risulta detraibile ai fini dell’Irpef. Essa è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. In ogni caso, la detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale d’istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (articolo 1 della legge n. 62/2000) e quindi anche le scuole di infanzia (3-6 anni). La comunicazione delle spese scolastiche dovrà contenere gli importi degli oneri detraibili ad es. le tasse di iscrizione, le rette di frequenza, le spese per i laboratori la spesa della mensa scolastica, (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E) le spese relative a gite e viaggi di istruzione, ed inoltre le informazioni relative all’alunno e al soggetto che ha sostenuto la spesa. La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale ove esistenti, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.