Polizze catastrofali al 31 marzo 2025

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali entro il 31 marzo 2025.

I rischi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo, progressivamente, sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica nei prossimi anni.

In particolare, gli oneri e le spese connessi agli eventi catastrofali sono riconducibili entro le seguenti tre categorie:

  • a) spese legate al primo soccorso;
  • b) spese per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche essenziali;
  • c) spese per la ricostruzione di abitazioni e plessi industriali e/o commerciali.

A legislazione vigente, le tre categorie di spese sopra indicate, potenzialmente di importo molto rilevante, sono interamente sostenute dallo Stato a valere su risorse nazionali, salvo per la parte di contributo a carico del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, a cui si aggiunge la riserva per gli aiuti d’urgenza, con conseguente impatto non previsto sulla finanza pubblica.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese, per effetto del richiamo all’articolo 2424 c.c., sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni riguardanti terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Ne consegue che, tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato, sono tenute a stipulare le citate polizze assicurative.

La stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese, ha carattere obbligatorio. La norma prosegue disponendo che, dell’inadempimento di tale obbligo, si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Sembra di capire quindi che, la mancata stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni causati sui beni sopra individuati, comporta l’impossibilità, per l’impresa, di ricevere erogazioni pubbliche previste per danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.

L’obbligo di assicurazione in esame non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Viene stabilito che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Lo “scoperto” consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Con il termine “franchigia” si fa riferimento a una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Il “premio” (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) costituisce sostanzialmente il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.

Con DM 30 gennaio 2025, n. 18, sono state stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Il decreto “incide” anche sulla determinazione e sull’adeguamento periodico dei premi nonché sull’aggiornamento dei valori riguardanti lo scoperto o la franchigia e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, da parte delle imprese di assicurazione, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro

E’ previsto che, al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione.

Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni previste dalla normativa, indicando le condizioni generali, l’estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, lo scopo è di evitare abusi da parte delle imprese di assicurazione.

Le imprese obbligate a stipulare la polizza in esame, quindi, hanno la possibilità di effettuare una comparazione dei costi assicurativi, scegliendo successivamente la polizza e la compagnia di assicurazione che ritengono consona alle loro esigenze.

Le suddette disposizioni non si applicano agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del Codice civile.

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