Quali sono gli atti del Fisco sospesi dal 1° agosto 2024.
I provvedimenti interessati dalla sospensione prevista dall’articolo 10, comma 1, nel periodo 1° – 31 agosto sono:
– gli avvisi di liquidazione automatizzati, per le imposte dirette e per l’IVA, ossia la riconciliazione dei versamenti effettuati e la liquidazione delle dichiarazioni (articolo 16, comma 1, lettera a);
– le comunicazioni degli esiti dei controlli formali, mediante cui avviene il controllo formale della dichiarazione con verifica dei documenti giustificativi (per la fruizione, ad esempio, di detrazioni e deduzioni Irpef) sconosciuti all’Amministrazione fiscale (articolo 16, comma 1, lettera b);
– le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte calcolate sui redditi soggetti a tassazione separata (articolo 16, comma 1, lettera c).
Vengono da ultimo sospese le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance) di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, Legge 23 dicembre 2014 numero 190, attraverso il ravvedimento operoso o le dichiarazioni integrative.
La sospensione opera dal 1° al 31 agosto eccezion fatta per “casi di indifferibilità e urgenza”.
A titolo esemplificativo la Circolare dell’Agenzia entrate indica le seguenti ipotesi di indifferibilità e urgenza:
– Sstuazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
– l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di Procedura penale;
– l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.