Spese istruzione 2024: regole di detrazione
L’art.1, comma 151, della Legge n.107 del 2015 (legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica distinguendole da quelle universitarie.
La detrazione del 19% spetta per le spese di frequenza alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado e alle scuole secondarie di secondo grado, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
La detrazione spetta per le spese relative:
- alla mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- alle gite scolastiche e all’assicurazione della scuola;
- le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi di studio (corsi di lingua estera e teatro svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
La detrazione non spetta per le spese relative a:
- l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
Per il periodo d’imposta 2023, il limite massimo da portare in detrazione è di 800 euro per ciascuno alunno o studente. Tale predetto limite vale sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica 2024 con il codice onere 12.