Una cartella di pagamento non notificata ..
Una cartella di pagamento non notificata è, in teoria, nulla poiché il contribuente deve avere la possibilità di difendersi e, in presenza di errori, fare ricorso. Tuttavia quest’ultimo, per proporre impugnazione, deve prima attendere la notifica di un ulteriore atto da parte dell’Agente della Riscossione Esattoriale (ad esempio il pignoramento, un preavviso di fermo o ipoteca) e poi contestare quest’ultimo. Lo prevede l’articolo 12 del Dpr 602/1973, per come di recente modificato. Esistono però delle eccezioni in cui è possibile chiedere al giudice una tutela anticipata senza dover attendere l’avvio delle azioni esecutive. Vediamo allora quando si può fare ricorso contro una cartella non notificata. Si tratta di quelle ipotesi in cui il contribuente viene a conoscenza del proprio debito nei confronti dell’Esattore solo attraverso un estratto di ruolo, senza quindi che gli siano stati notificati successivi atti (poiché, in tale ipotesi, il ricorso potrà rivolgersi contro questi ultimi, nel rispetto dei termini di decadenza).
La legge consente la possibilità di presentare ricorso contro la cartella non notificata, prima del pignoramento o dell’iscrizione di un’ipoteca o un fermo, solo quando la presenza dell’iscrizione a ruolo a proprio carico può creargli un pregiudizio economico. Vengono tuttavia elencate specifiche ipotesi in cui si può contestare l’estratto di ruolo. Ipotesi che sono state ampliate dal D.lgs. n. 110/2024 che ha introdotto la riforma della riscossione.
Il contribuente Tizio sa di avere dei debiti con l’Erario e, intendendo richiedere una rateazione, richiede all’Agenzia Entrate Riscossione un estratto di ruolo per verificare l’esatto ammontare della propria posizione. Ciò anche al fine di accertare l’eventuale presenza di cartelle cadute in prescrizione ed espungerle dalla dilazione (ricordiamo infatti che la rateazione non deve per forza riguardare l’intera posizione debitoria). Tuttavia, nell’elenco che l’ufficio gli fornisce, risultano riportate cartelle che Tizio sostiene di non aver mai ricevuto. È convinto di non aver neanche subìto una “notifica per irreperibilità”, non avendo mai cambiato residenza ed avendo sempre ritirato gli avvisi di giacenza lasciatigli dal postino nella cassetta delle lettere quando non era a casa. Egli quindi si decide di contattare un commercialista per difenderlo e fare ricorso.
Nel caso di specie, sussiste un generico interesse di Tizio a vedere “ripulita” la propria posizione tributaria per non dover subire il timore di un possibile ed eventuale pignoramento. Tuttavia, in questa ipotesi, Tizio non potrà impugnare l’estratto di ruolo in quanto non ricorre nessuna delle condizioni previste dalla legge (e che vedremo a breve) che gli consentono di rivolgersi al giudice.
Come dovrà comportarsi allora il contribuente? Dovrà attendere di ricevere la notifica di un ulteriore atto da parte di Agenzia Entrate Riscossione: è contro quest’ultimo che potrà fare ricorso sollevando semplicemente l’eccezione dell’omessa notifica dell’atto “presupposto” (ossia la cartella esattoriale). Spetterà alla controparte dimostrare il contrario con la produzione della relazione di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario o del registro delle raccomandate compilato dal postino.
Passiamo al secondo esempio. Caio è un imprenditore che deve partecipare a una gara di appalto. Tra i requisiti richiestigli dalla pubblica amministrazione vi è il DURC. Senonché, a sorpresa, in esso risulta la presenza di debiti per cartelle esattoriali non saldate di cui tuttavia Caio non ha mai ricevuto la notifica.
In questo caso, Caio vanta un concreto interesse alla cancellazione della posizione debitoria illegittima potendo essere escluso dalla gara. Quindi, a differenza di Tizio, potrà fare ricorso contro l’estratto di ruolo senza dover attendere il successivo atto di pignoramento.
L’articolo 12, comma 4 bis, Dpr 602/1973, contiene una elencazione tassativa delle ipotesi in cui è ammessa l’impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo dalla lettura dell’estratto di ruolo.
Queste riguardano l’ipotesi in cui il debitore possa dimostrare la sussistenza degli effetti negativi che ne potrebbero derivare. Ciò succede in caso di:
- partecipazione ad una procedura di appalto o comunque in caso di conclusione di “contratti pubblici” (ossia con la PA);
- pagamento di somme da un ente pubblico, con conseguente rischio del pignoramento presso terzi in esito alle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973;
- riscossione di somme da parte degli enti pubblici, anche a prescindere dalle segnalazioni qualificate di cui all’articolo 48-bis, Dpr 602/1973;
- perdita di un beneficio da parte di una pubblica amministrazione;
- corretta elaborazione ed esecuzione di una delle procedure di composizione della crisi d’impresa (ad esempio l’ottenimento di un piano di sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio);
- concessione di finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati;
- responsabilità dell’acquirente d’azienda, di cui all’articolo 14, Dlgs 472/1997. A quest’ultimo riguardo, il problema può sorgere se il cessionario dell’azienda viene a conoscenza di debiti tributari del cedente che quest’ultimo non ha potuto contestare nei termini, per difetto di notifica, ma in relazione ai quali sorge comunque la coobbligazione del primo.
La riforma della riscossione, attuata con il Dlgs 110/2024, ha ampliato i casi in cui è ammessa l’impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata. In particolare, oltre ad una migliore definizione delle ipotesi già previste nell’articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973, si ne sono aggiunte quelle riferite ai rapporti con gli strumenti del Codice della crisi, ai finanziamenti con il ceto creditizio e alla responsabilità del cessionario d’azienda.